Costa ha torto: la normativa sui fanghi è per autorizzare inquinanti

Il ministro Costa definisce chi ha criticato la norma sui fanghi di depurazione presente nel D.L. Genova o in malafede o disinformato. Ma in realtà non dice la verità.

Il ministro Costa definisce chi ha criticato la norma sui fanghi di depurazione presente nel D.L. Genova o in malafede o disinformato.

Io sono colui che ha sollevato le critiche a quella norma e trovo incredibile quanto affermato dal ministro Costa e rispondo puntualmente.

Il ministro sostiene che l’art.41 del decreto Genova serve a “normare i fanghi che prima non venivano adeguatamente controllati e nelle maglie larghe della normativa nei campi potevano finire sostanze inquinanti”. E’ vero che finivano sostanze inquinanti nei terreni contenuti nei fanghi ma non per responsabilità delle maglie larghe della normativa ma a causa di comportamenti criminali di chi, consapevolmente violava la legge, spandeva sui suoli agricoli fanghi “tossici” con la presenza di diossine, pcb e altro. Dal 2015 ad aprile 2018 le autorità giudiziarie di varie città e la Procura distrettuale antimafia hanno ordinato 15 sequestri di fanghi di depurazione fuori legge e tossici con oltre 50 persone coinvolte tra indagate e arrestate.

Cosa fa invece il ministro ? Introduce per la prima volta per legge la presenza di diossine e Pcb, molecola fuori legge dal 1984, nei fanghi di depurazione che verranno sparsi sui suoli agricoli prevedendo limiti più elevati rispetto a quelli in essere previsti dal dlgs 152/2006 per i terreni che dovrebbero essere sottoposti a bonifica perché contaminati. Il ministro dice che non si possono mischiare i limiti dei terreni da bonificare con i fanghi e chi lo fa è in malafede. Signor ministro chi dice che vanno presi come riferimento i limiti previsti dal dlgs 152/2006, ovvero dei terreni da bonificare, non è il sottoscritto ma il documento 228/2015 dell’Ispra e la sentenza della cassazione penale n.27958 sez. III del 6 giugno 2017. Non penso che si possa sostenere che la Cassazione sia in malafede dopodiché il parlamento può legiferare in una direzione o in un’altra: in questo caso il governo ha deciso di dimenticare cosa significhi il principio di precauzione. I limiti previsti dalla nuova formulazione dell’art.41 del D.L. su Genova voluta dal governo, che porteranno diossine e Pcb e altri microinquinanti sui terreni agricoli, sono i seguenti: per il Toluene è previsto un limite di 200 volte maggiore rispetto al dlgs 152/2006 passa da 0,5mg per Kg a 100, per i Pcb passa da 0,06 a 0,08 mg per Kg e viene alzato di 13,3 volte, per i Pcdd/Pcdf ( diossine ) il limite passa da 10 ng per kg a 25, ben 2,5 volte maggiore. Si autorizza in questo modo ad accumulare sui terreni destinati all’agricoltura diossine, pcb e microinquinanti tossici. Quanto agli idrocarburi è vero quello che dice il ministro che vi sono idrocarburi di origine vegetale ma tra gli idrocarburi ad essere sparsi sui suoli agricoli, che sono quelli nella fascia tra C12 e C40, vi sono anche quelli di derivazione del petrolio che nulla hanno a che vedere con il burro di cui parla il ministro. Inoltre la norma prevede che il limite di 1000 mg per Kg si misuri sul tal quale e non sulla frazione secca quindi diluendo il tal quale si possono riportare entro i limiti campioni di fanghi originariamente fuori limite. La direttiva europea e la dlgs 99/92 prevede che i fanghi di depurazione destinati allo spargimento in agricoltura debbano avere una funzione concimante e ammendante e non devono contenere sostanze tossiche o nocive in quantità superiori a determinati parametri e l’articolo 3 del D.Lgs. n. 99/92 prevede che i fanghi utilizzabili non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale. Il dlgs 99/92 non prevedeva la presenza di diossine, Pcb e altro, non per un vuoto normativo, la tossicità e cancerogenicità di queste sostanze è nota da decenni, ma per un motivo semplice che diossine e Pcb negli scarichi civili non dovrebbero esserci. Nessun umano fa i bisogni alla diossina ! Allora cosa fa il ministro dell’ambiente? Prevede per legge la presenza di diossine e Pcb fino a 25 ng per kg che potranno essere sparsi sui suoli agricoli. Non è vero quello che dice Costa che la norma da lui voluta è stata fatta per trovare gli inquinanti ma in realtà serve per autorizzarne la loro presenza! Il ministro pensa che la diossina sparsa sui terreni possa avere un effetto concimante e benefico anche per qualità degli alimenti che andremo a mangiare? I fanghi alla diossina non c’entrano nulla con l’economia circolare ed in ogni caso il loro destino non possono essere i suoli agricoli dove si coltiva il nostro cibo. Ricordo che in base all’art.2 del codice penale, principio del favor rei, l’art.41 rischia di far saltare quei processi sui fanghi tossici o quantomeno condizionarli a favore degli imputati, altro che lotta alle ecomafie !

Angelo Bonelli
Federazione dei Verdi
(risposta pubblicata su Il Fatto quotidiano del 28 ottobre 2018)

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Ambiente