Il cuore di Toninelli che ha scritto il decreto per Genova riempirà di idrocarburi e inquinanti i suoli agricoli d’Italia.
Tante nuove terre dei fuochi per il decreto legge pentastellato.
Il ministro Toninelli ha inserito nel decreto sul ponte Morandi di Genova una norma all’art.41 che aumenta i limiti di idrocarburi pesanti C10 a C40 di 20 volte per quanto riguarda i fanghi di depurazione sia civili che industriali che possono essere sparsi sui suoli agricoli.
Toninelli che dice di aver scritto con il cuore il decreto sferra un attacco senza precedenti all’ambiente, alla sicurezza della catena alimentare del nostro paese, perché con questi valori aumentati si determinerà una contaminazione delle falde e delle matrici alimentari. In particolare all’art.41 del decreto si porta il limite degli idrocarburi derivanti dai processi di depurazione che possono essere sparsi sui suoli agricoli, da 50 mg per Kg a 1000 mg per Kg. Per la norma art.41 il limite di 1000 mg pr kg si intende rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L contenuta nell’allegro VI del regolamenti CE n.1272/2008.
Ecco casa dice la nota L
Cosa dice nota L: “la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3”.
La nota L dice: “ se si può dimostrare “ quindi non è perentoria e né ordinatoria la norma di legge dell’art.41.
Questo significa che il limite 1000 mg per Kg può essere superato senza limite purché il campionamento sia dentro i valori della nota L.
Va aggiunto che i controlli e i campionamenti vengono fatti dagli stessi fanghisti e non da enti terzi.
In sintesi fanno rientrare dalla finestra quello che il Tar aveva bocciato su ricorso dei comuni della Lombardia.
Questi fanghi non vanno confusi con quelli di origine vegetale e il paradosso che oggi i reflui della zootecnia hanno limiti maggiori da questi con componenti come gli idrocarburi. In paesi come la Germania, la Svizzera e l’Austria questi spargimenti sono vietati figuriamoci poi con questi valori. Di Maio che tanto si è riempito la bocca della Terra dei Fuochi con questo decreto autorizza a spargere veleni sui suoli agricoli del nostro paese una vergona senza precedenti di chi parla di ambiente solo strumentalmente ma che all’atto pratico crea le condizioni per inquinare suoli, falde e catene alimentari. Questa norma è un regalo ai cosiddetti fanghisti che producono e trattano le acque reflue di depurazione.
Noi Verdi presenteremo un esposto alla commissione europea per violazione della direttiva. Il paradosso di questa norma è che per bonificare le terre contaminate da siti industriali il limite previsto dal codice per l’ambiente è di 50 mg per kg, oggi invece, per spargere i fanghi contaminati sui suoli agricoli che diventa suolo il limite è stato portato a 1000 mg per Kg. Allucinante ! Quindi a questo punto il problema diventeranno anche i depuratori italiani che non riescono a raggiungere quei limiti. La conseguenza è che i suoli agricoli assumono un profilo qualitativo peggiore dei terreni da bonificare di aree industriali e delle discariche.
Controlli
Il proliferare della pratica di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ha evidenziato gravi criticità a tutti i livelli procedurali.
Il “fanghista” sottoscrive un contratto con il proprietario dei terreni, che molto spesso mette a disposizione l’intera azienda agricola, più o meno accorpata che sia. Le procedure prevedono la predisposizione di un piano di utilizzazione agronomica ed una autorizzazione allo spandimento dei fanghi, corredata di documentazione.
Gli aspetti relativi alla verifica della compatibilità territoriale di questa pratica agricola rappresentano una criticità molto significativa, per le ripercussioni nel tempo di scelte sbagliate.
Anche per le verifiche in fase preliminare e periodica sui terreni si tiene ad evidenziare che i campionamenti non sono mai eseguiti secondo buona norma:
• non vengono eseguiti da personale “terzo” che ne certifichi la provenienza e le modalità di prelievo, formazione, conservazione del campione;
non vengono eseguiti in contraddittorio, con controcampioni da conservare per eventuali controlli.
Lo stesso vale per i fanghi che vengono distribuiti sui terreni.
Art.41 decreto Genova
ART. 41
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)
1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.
Leggete questi articoli e con questa norma la situazione diventerà catastrofica
http://iltirreno.gelocal.it/…/le-terre-dei-fanghi-da-eldora…
https://ricerca.repubblica.it/…/fanghi-tossici-nei-campi-di…
https://milano.corriere.it/…/fanghi-usati-agricolturacontro…
https://www.ilcittadino.it/…/6F4hYaaqe0lyaugoB3z…/index.html
Breve nota giuridica
La disciplina dell’uso agricolo dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue E’ contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).
Dal combinato disposto dell’art. 2, primo comma, e 3, primo comma, di tale decreto si ricava che possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. La Corte di cassazione penale ha sancito che per le suddette sostanze si applicano i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958). Tale valore è pari a 50 mg per Kg.
Osserva in particolare la Corte di cassazione che il principio espresso dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 127 – secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti – va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all’interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l’applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs. n. 99 del 1992, E’ possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dal d.lgs. n. 99 del 1992, art. 1, per cui l’attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente.
L’uso agronomico presuppone quindi che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo 5^, parte 4^, d.lgs. n. 152 del 2006).