REGOLAMENTO E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL GIURI’ NAZIONALE

(ex art.22 Norme attuative statutarie)

Art.1
Il Giurì nazionale si riunisce presso la Federazione Nazionale dei Verdi, nella cui sede è organizzata la propria segreteria che svolge i compiti attribuiti dal presente regolamento.

Art. 2
Possono ricorrere al Giurì nazionale tutti gli iscritti la cui adesione risulti validamente in atto al momento della presentazione del ricorso. Il ricorso promosso da persona non validamente iscritta, ovvero da persona che, ancorché iscritta negli anni precedenti, non abbia rinnovato l’adesione, è dichiarato inammissibile.

Art.3
Il ricorso deve contenere l’indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonché le norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate.
Nel ricorso devono essere indicati i contro interessati. Sono da ritenersi contro interessati i rappresentanti politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonché ogni iscritto che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giurì.
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte dell’iscritto. Non sono ammesse deleghe o conferimenti di procure, anche ad avvocati. E’ invece facoltà dell’iscritto farsi assistere da legali nell’udienza di discussione, qualora questa abbia luogo.
La mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente articolo rende il ricorso inammissibile.

Art. 4
I ricorsi devono essere presentati alla segreteria del Giurì nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giurì ritiene il ricorso ammissibile ove il ricorrente provi l’esistenza di un legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi 40 giorni.
Il ricorso va presentato mediante invio di plico raccomandato indirizzato alla segreteria tecnica del Giurì presso la segreteria nazionale dei Verdi. Per il computo dei termini fa fede la data di spedizione del plico.

Art. 5
La segreteria del Giurì ricevuto il ricorso, provvede a verificare la validità dell’iscrizione alla Federazione Nazionale dei Verdi da parte del ricorrente.
La segreteria comunica il ricorso, anche tramite fax, a tutti i contro-interessati indicati, nonché agli iscritti che abbiano interesse a partecipare al giudizio; ove gli iscritti siano in numero tale da rendere difficoltosa la comunicazione, la stessa può essere inviata solo ad alcuni di loro.
La comunicazione del ricorso contiene l’invito a formulare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni, nonché l’invito a formulare, entro lo stesso termine, richiesta di essere sentiti personalmente dinanzi al Giurì nel giorno fissato per la discussione del ricorso.
La segreteria forma un fascicolo per ciascun ricorso che può essere liberamente consultato da ogni iscritto che abbia interesse ad intervenire, tranne che il Presidente del Giurì abbia disposto che la consultazione degli atti relativi ad un determinato fascicolo possa essere consentita esclusivamente previa autorizzazione.

Art. 6
Scaduti i termini di cui all’articolo precedente la segreteria rimette il fascicolo al Presidente del Giurì che provvede a convocare gli altri membri per la decisione del ricorso che dovrà essere depositata entro venti giorni dalla data di ricezione del fascicolo.
Nel caso in cui un ricorrente o uno dei contro-interessati abbia chiesto di essere sentito il Presidente del Giurì, fissa il giorno e l’ora della discussione del ricorso dandone comunicazione a tutte le parti, la decisione dovrà essere depositata nei successivi venti giorni.
Ove il Giurì non abbia assunto la propria decisione all’unanimità i componenti dissenzienti possono depositare unitamente alla decisione memoria in cui viene esplicata la loro diversa opinione.

Art. 7
Ove il Giurì ritenga indispensabile per assumere la decisione l’acquisizione di documenti o il compimento di attività istruttorie, decide di conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale del principio del contraddittorio. L’attività istruttoria può essere delegata dal Presidente ad uno o più componenti del Giurì.
In ogni momento il Giurì può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di iscritti che dovessero risultare interessati alla decisione.
Il Giurì non può disattendere le risultanze di verbali e di documenti attestanti attività compiute da organi della Federazione, ad eccezione del caso in cui vi sia l’accordo di tutte le parti nel ritenere tali documenti viziati da errore materiale.
Qualora un documento venga impugnato in tutto o in parte per falsità ideologica o materiale, il Giurì, ove ravvisi la rilevanza e non la manifesta infondatezza della questione, sospende il giudizio, assegnando alla parte istante un termine perentorio entro il quale proporre dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria la relativa denuncia. Nel caso in cui detta denuncia non sia formalizzata il Giurì non tiene conto delle contestazioni circa la falsità, decidendo la controversia. Nel caso in cui la denuncia venga presentata il Giurì sospende il giudizio fino alla decisione definitiva da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 8
Le decisioni del Giurì sono definitive e vincolanti per tutti gli iscritti e per ogni organo della Federazione Nazionale dei Verdi. La loro attuazione è di esclusiva competenza dell’esecutivo nazionale che può delegare un proprio componente a compiere ogni attività utile allo scopo.
In caso di inadempienza dell’esecutivo nazionale, la parte vittoriosa può ricorrere al Giurì affinché venga fissato un termine perentorio per l’attuazione della sua decisione.
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Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all’Esecutivo Nazionale.