REGOLAMENTO SULLE SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

(ex Art.20 e 21 Norme attuative statutarie)

Art. 1
Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall’art.20 delle norme attuative statutarie gli esecutivi regionali, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora l’iscritto risulti essere componente di un esecutivo regionale, competente ad applicare le sanzioni disciplinari l’esecutivo nazionale. L’esecutivo nazionale è altresì competente ad applicare le sanzioni nei confronti dell’iscritto che sia investito di incarichi di governo o che rivesta la carica elettiva di consigliere regionale o di membro di una delle camere del parlamento ovvero del parlamento europeo.

Art. 2
Non si può adottare alcuna sanzione disciplinare nei confronti dell’iscritto se non previa contestazione scritta dell’addebito da effettuarsi entro il termine di trenta giorni da quando l’organo competente è venuto a conoscenza del fatto da contestare. Nessuna sanzione può essere adottata senza avere sentito l’iscritto che ne abbia fatto richiesta in seguito alla ricezione della contestazione. La contestazione dell’addebito deve contenere l’avvertenza che, in caso di mancata richiesta di essere sentito a sua difesa da formulare entro i successivi cinque giorni, la sanzione disciplinare potrà comunque essere applicata.

Art. 3
Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall’art.20 delle norme attuative statutarie. La sanzione della sospensione dell’esercizio dei diritti riconosciuti all’iscritto non può avere durata inferiore ai trenta giorni e superiore ai centoventi giorni.

Art.4
Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla data della contestazione dell’addebito.

Art. 5
Per lo stesso fatto non possono adottarsi congiuntamente più sanzioni disciplinari e l’applicazione di una di esse preclude l’applicazione di altre.

Art. 6
Nei casi di particolare gravità gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare, la partecipazione dell’iscritto agli organi della federazione di cui sia eventualmente componente.

Art. 7
Avverso il provvedimento disciplinare l’iscritto può ricorrere al Giurì nazionale nei termini e con forme prescritte dal regolamento di detto organo.

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Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all’Esecutivo Nazionale.