(ex Art. 2 dello Statuto)
Art. 1
L’adesione ai Verdi è individuale e libera e implica l’accettazione dello Statuto e dei regolamenti. I diritti riconosciuti agli aderenti sono personali e non possono formare oggetto di cessione o di delega.
Si aderisce alla Federazione dei Verdi rivolgendosi alle Associazioni Locali di riferimento: Associazione Comunale, Federazione Provinciale, Federazione Regionale, oppure alla Federazione Nazionale.
L’aderente è tenuto a fornire all’atto della sottoscrizione dell’adesione tutti i dati richiesti necessari al perseguimento degli scopi individuati nel nostro statuto e dai regolamenti.
Art. 2
L’esecutivo nazionale disciplina, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, i termini e le modalità di ciascuna campagna nazionale di adesione. Disciplina altresì i diritti di elettorato attivo o passivo e gli altri diritti derivanti dall’adesione in merito alle modalità di esercizio. Le norme regolamentari sulle adesioni sono approvate dal Consiglio Federale.
Art. 3
L’esecutivo nazionale nomina tra i propri componenti un comitato di garanzia al quale delega la valutazione delle richieste di adesione. Nel caso in cui il comitato ritenga di non accettare le proposte di soggetti mai iscritti, ovvero di chi, pur risultando iscritto negli anni precedenti, non ha aderito nell’ultimo anno, dispone la comunicazione del diniego agli interessati.
Nel caso in cui il comitato ritenga sussistere gravi motivi per opporre il diniego alle richieste di adesione di coloro che risultano iscritti nel corso dell’ultima campagna nazionale di adesione, ne dà comunicazione scritta e motivata agli interessati che possono impugnare la decisione dinanzi al Giurì Nazionale nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento.
In entrambi i casi il comitato dispone la restituzione della quota associativa versata.
Art. 4
Chi ricopre incarichi all’interno dei Verdi deve risultare iscritto alla data di scadenza della campagna nazionale di adesione pena la decadenza dall’incarico.
Art. 5
La perdita dello status di associato si verifica per l’esercizio del diritto di recesso ovvero a causa di espulsione.
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Il coordinamento dei testi approvati e le interpretazioni delle norme sono demandate all’Esecutivo Nazionale.