Ma come funziona la legge elettorale?
Intanto bisogna precisare che non è il “sistema tedesco” tout court, ma è annacquato all’italiana.
303 collegi uninominali per la Camera e 150 per il Senato raggruppati in 27 circoscrizioni. Ma il computo dei voti è proporzionale su base nazionale. Con sbarramento del 5%. Si vota sulla scheda per eleggere il 50% con uninominale e 50% con il proporzionale. E’ questa la proposta depositata in Commissione da Emanuele Fiano, del PD (clicca qui per scaricare il testo completo).
Ecco nel dettaglio come funziona questa benedetta legge elettorale (da sartoriapolitica.it).
Collegi:
Il relatore alla legge elettorale Emanuele Fiano ha presentato in Commissione anche l’emendamento che disegna i 303 collegi (che in caso di scioglimento delle Camere anticipato e prima della data di entrata in vigore del decreto, saranno validi quelli disegnati dal Mattarellum) e le 27 circoscrizioni, quest’ultime coincidono con le regioni, tranne le più popolose che sono divise in più circoscrizioni (2 in Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, 3 in Lombardia). Ad esclusione del Trentino Alto Adige, dove si voterà con il Mattarellum, cioè 8 collegi uninominali e tre seggi di recupero proporzionale.
Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero “nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione”.
Liste
Le liste dei partiti in ciascuna circoscrizione devono “essere sottoscritta da almeno 1.500” elettori nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 elettori nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In più ciascuna lista circoscrizionale “deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato, di non meno di 500”. “In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà”. Esentati dalle firme solo “i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi”.
Candidati
Il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due e superiore a quattro, ad eccezione del Molise in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. I partiti, quindi, presentano dei listini bloccati di 2-4 nomi in ciascuna circoscrizione e un candidato in ciascuno dei 303 collegi uninominali. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. Ci si potrà, inoltre, candidare in un solo collegio uninominale e al massimo in tre listini bloccati. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell’ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizioni, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto, è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale.
Quote di genere
Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%, con arrotondamento all’unità più prossima.
Come si vota
L’elettore ha un solo voto con cui sceglie il candidato del suo collegio e la lista di partito collegata, non c’è quindi la possibilità di voto disgiunto (come in Germania). Si contano i voti in tutta Italia e si stabilisce, in base alla percentuale, quanti seggi spettano a ciascun partito a livello nazionale e poi a livello circoscrizionale. In ogni circoscrizione i partiti fanno una classifica dei propri candidati secondo il seguente criterio: primo il capolista del listino bloccato; seguito dai candidati che hanno vinto dei rispettivi collegi sulla base del maggior numero di suffragi ottenuti; seguono gli altri candidati del listino bloccato e infine i candidati che nei collegi non hanno vinto. Da questa classifica si estraggono in ordine gli eletti di ciascun partito.