La soglia di sbarramento per le Elezioni Europee contrasta con il Principio di Uguaglianza

Il prossimo 23 ottobre si pronuncerà la Corte Costituzionale sulla questione di legittimità della soglia di sbarramento per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento Europeo che al momento è prevista per la quota del 4 %.
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Il prossimo 23 ottobre si pronuncerà la Corte Costituzionale sulla questione di legittimità della soglia di sbarramento per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento Europeo che al momento è prevista per la quota del 4 %. Il ricorso sulla legittimità dello sbarramento stato presentato nel 2014 dai Verdi subito dopo l’ultima tornata elettorale europea.

Ricordiamo che la soglia di sbarramento attuale (con quota 4%) è stata introdotta nel febbraio del 2009 dal Governo Berlusconi a ridosso delle elezioni europee dello stesso anno. Le soglie di sbarramento sono state introdotte solo da una minoranza di stati europei che non comprende grandi paesi come Germania e Spagna. Dunque il solo fatto che l’UE preveda tali soglie come una “facoltà” implica che accordi la preferenza a leggi elettorali nazionali senza la presenza di sbarramenti.

Ma ci sono casi in cui la soglia di sbarramento è stata dichiarata illegittima?
I precedenti eccellenti ce ne sarebbero eccome, basti pensare che “la Corte costituzionale tedesca, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), ha per ben due volte fra il novembre del 2011 e il febbraio del 2014 dichiarato la contrarietà a Costituzione delle disposizioni nazionali che introducevano una soglia di sbarramento (dapprima nella misura del 5 per cento e successivamente nella più ridotta misura del 3 per cento) per le elezioni al Parlamento europeo”. Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato che ha sollevato magistralmente la questione nel maggio 2016.

Quindi andando ad approfondire il discorso fatto dalla Corte tedesca, possiamo notare che entrambe le sentenze emesse dalla BVerfG hanno affermato che la soglia di sbarramento contrasta con il principio di uguaglianza e dunque ostacola l’equa rappresentanza degli elettori, vizio di costituzionalità viepiù insanabile “in un sistema che non presenta invero il rischio di eccessivo pluralismo”.

Un’ulteriore riflessione da porre in evidenza è quella che il Parlamento Europeo non elegge un esecutivo e non “legifera” nel senso stretto del termine, quindi in realtà essendo un meccanismo in prevalenza rappresentativo a livello di gruppi transnazionali sarebbe da considerarsi quasi doveroso che la possibilità di espressione venga garantita in maniera equa e proporzionale a tutti i paesi membri. Il tutto senza considerare che i parlamentari europei spettanti all’Italia, come ben sottolinea Felice Besostri, patrocinante della questione davanti alla Consulta, “non rappresentano l’Italia o il suo popolo, ma i cittadini Ue che esercitano il diritto di voto nel suo territorio, che costituisce una circoscrizione elettorale dell’Unione Europea. Infatti nel Parlamento europeo non possono costituirsi gruppi parlamentari mono-nazionali”.

Concludendo quindi questa breve riflessione, potremmo dedurne che per tali motivi sarebbe auspicabile che la Corte si pronunci a favore dell’esclusione dello sbarramento. A quanto detto fino ad ora, si potrebbe aggiungere in coda anche un ulteriore punto pro eliminazione, ovvero: se anche la clausola della soglia venisse rimossa rientrerebbe in vigore la disciplina della legge del 1979 nella sua originaria formulazione (senza sbarramento), la quale già di per sé non presenterebbe nessuna lacuna tale da richiedere un’intervento del legislatore. Infatti, il sistema normativo che ne risulterebbe sarebbe comunque completo, coerente ed autoapplicativo.

La decisione che prenderà la Corte Costituzionale, come prevedibile, sarà fondamentale per delineare gli assetti e gli equilibri per le prossime Elezioni Europee del 2019, come Verdi possiamo sperare che la Corte si pronunci contro la soglia di sbarramento in modo tale che possa essere garantito davvero il pluralismo.

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